Vaccini, corte europea e scienza... di cosa stiamo parlando?

Premetto che sarà un post lungo, che ho cercato di studiarmi la questione e per questo è passato del tempo. Oggi parlerò della sentenza della corte europea sui vaccini e se qualche giurista/avvocato/giudice leggesse boiate è pregato di scrivermi (sulla pagina facebook o commentando il post) per correggermi. Ho aspettato a scrivere proprio perché ho dovuto leggermi le carte disponibili e aspettare approfondimenti legali da gente competente, accorgendomi tuttavia che una lettura oggettiva e critica degli incartamenti poteva già fornire una lettura sufficientemente chiara della questione.

Di vaccini in questo blog ne ho già parlato abbastanza (vedi a titolo di esempio qui e qui).
Ormai è sotto gli occhi di tutti che sui vaccini in Italia si sta scatenando una vera e propria battaglia tra assidui pro-vax e i contrari. In particolari i secondi sono passati da "no-vax" a "free-vax", "single-vax" "libera scelta" ecc ecc e con loro, come già ho avuto modo di parlare, si schierano associazioni e partiti politici. Purtroppo in tutta questa bagarre la scienza, quella vera, entra ben poco e ci si aggrappa di più a storie personali, sentenze, notizie di vario genere.

In questo dibattito si è inserito -relativamente di recente- il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea riguardo proprio un danno vaccinale. Non mi metterò a commentare ogni singolo articolo uscito sui giornali (guardate la sezione fonti e troverete una lista di articoli delle maggiori testate italiane), ma cercherò di leggere in modo assolutamente critico e oggettivo cosa viene detto nella sentenza inserendolo, per quanto mi sia possibile, nel quadro normativo europeo per capire se e cosa può cambiare in quello nazionale.



La sentenza (disponibile in italiano qui) fa riferimento ad una richiesta della corte di cassazione francese riguardo un ricorso a seguito avuto in un procedimento giudiziario in corso dal 2006 in Francia rispetto alla richiesta di risarcimento danni chiesto dal "signor W" (motivi di ovvia privacy impediscono di sapere il nome) -deceduto nel 2011- e familiari che ritengono che la sua sclerosi multipla sia imputabile come danno dal vaccino contro l'epatite B.
In tale contesto il pronunciamento della corte europea fa riferimento alla direttiva 85/374 CEE (disponibile qui) che mira a cercare di armonizzare le responsabilità dei produttori riguardo a danni causati dai loro prodotti (non si parla mai di vaccini e si fa vago riferimento a prodotti farmaceutici).
In sostanza la direttiva dice:
1) che è onere del danneggiato provare il danno, il difetto e connessione causale tra difetto e danno
2) che non deve essere impossibile, o molto difficile, al richiedente fornire elementi di prova fra la connessione fra danno e difetto
3) che il richiedente non è tenuto a fornire prova certa e scientificamente inoppugnabile della connessione fra danno e difetto in quanto ciò entrerebbe in contrasto con il punto precedente
4) che spetta quindi alle legislazioni nazionali ed alle libere scelte dei giudici stabilire quando le prove fornite dal richiedente siano "gravi, precise e concordanti"
5) che per un prodotto difettoso si intende quando "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere"

Dopo una prima condanna verso la Sanofi Pasteur sono stati fatti ricorsi e contro-ricorsi verso la sentenza che hanno portato la corte di cassazione francese a chiedere un parere alla Corte di Giustizia Europea prima di emettere il giudizio. È bene ricordare infatti che la corte europea non sovrasta gli ordinamenti nazionali, quindi risponde puntualmente e precisamente a domande poste, senza ordinare o emettere sentenze che sovrastino le legislazioni nazionali, lasciando quindi l'onere di applicare consigli e direttive ai giudici dei singoli stati. Infatti, tuto ciò viene sottolineato ai punti 39 e 49 della sentenza, in particolare quest'ultimo dice: "Cionondimeno, la Corte non è competente a interpretare il diritto nazionale e spetta solamente al giudice nazionale determinare l'esatta portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali. Questo vale, in particolare, per le disposizioni nazionali in materia di prova [...] così come per quelle che fissano le rispettive competenze dei differenti organi giurisdizionali nazionali"
La domanda principale è: il giudice di merito, nell'esercizio del suo libero apprezzamento, può ritenere che gli elementi di fatto presentati dal ricorrente (il richiedente risarcimento ndr) costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da dimostrare il difetto del vaccino e l'esistenza di un nesso causale tra quest'ultimo e la malattia, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce alcun nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia?

La risposta è molto articolata, ma sostanzialmente positiva. Viene infatti sottolineato in più punti che se il richiedente dovesse ogni volta produrre argomentazioni scientificamente valide e inoppugnabili riguardo il nesso fra danno e prodotto si creerebbe una situazione dove per il richiedente diventerebbe di fatto impossibile portare prova o, di fatto, eccessivamente difficile in tempi ragionevoli. Tuttavia è bene ricordare che la direttiva 85/374 definisce il concetto di prodotto difettoso (e quindi il produttore è tenuto a risarcire in caso di danno dimostrato) ma non quello di prova e che le modalità di assunzione di prova sono stabilite dalle leggi nazionali (leggere punti 23, 24 e 25 della sentenza). Si sottolinea in vari punti che le prove devono essere "gravi, precisi e concordanti", tuttavia dice anche che questo caso non deve "fare legislazione" cioè non deve portare ad automatismi che portino, di fatto, a rendere impossibile al produttore portare prove a sua difesa ("[...]instaurazione a danno del produttore di forme di presunzione ingiustificata [..]" al punto 34) né però concludersi in una impossibilità del giudice di assumere e considerare valide prove portate dal richiedente (su questo leggere i punti 28, 29 e 30 della sentenza in particolare "[...] non impone al danneggiato di produrre [...] prove certe ed inconfutabili [...]" e ancora "[..] che un regime probatorio che [...] preveda che, per soddisfare l'onere della prova previsto [...], il danneggiato è tenuto a fornire prova certa, tratta dalla ricerca medica [...] sarebbe in contrasto con quanto richiesto dalla direttiva".
Tutto ciò è una premessa per dire che "[...] una standard probatorio di tale grado (diverso dalla prova certa tratta dalla ricerca medico scientifica) avrebbe l'effetto [..] di rendere un numero elevato di situazioni eccessivamente difficile o impossibile l'affermazione della responsabilità del produttore".


In pratica, durante tutta la sentenza si evidenzia come sia il giudice a dover valutare le affermazioni prodotte da danneggiato e produttore al fine di valutare -in base alla legge nazionale- i diritti del primo e le eventuali responsabilità del secondo. Lo afferma chiaramente il punto 37 che recita "Così, da un lato, spetta ai giudici nazionali garantire che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da autorizzare la conclusione secondo cui l’esistenza di un difetto del prodotto appare, nonostante gli elementi prodotti e gli argomenti presentati a propria difesa dal produttore, la spiegazione più plausibile dell’insorgenza del danno, di modo che il difetto e il nesso di causalità possano ragionevolmente essere considerati dimostrati." che va letto insieme al 38 "Dall’altro, è necessario che questi stessi giudici facciano in modo che resti impregiudicato il principio secondo cui spetta al danneggiato dimostrare, attraverso tutti i mezzi di prova generalmente ammessi dal diritto nazionale e, come nella fattispecie, segnatamente con la produzione di indizi gravi, precisi e concordanti, l’esistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità. Ciò richiede che il giudice si assicuri di preservare il proprio libero apprezzamento quanto al fatto che una simile prova sia stata o meno fornita in modo giuridicamente sufficiente, fino al momento in cui, avendo egli preso conoscenza degli elementi prodotti dalle due parti e degli argomenti scambiati dalle stesse, si ritenga in grado, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti del caso al suo esame, di formare il proprio convincimento definitivo al riguardo."
In sostanza la sentenza ribadisce che il giudice non fa scienza e che dovrà valutare caso per caso le prove portate da "accusatore" e "difensore", facendosi una idea della situazione e valutando, sulla base del diritto nazionale, se tali prove possano far valere un diritto dovuto ad un danno oppure no. Al punto 53 si sottolinea che questo è anche a difesa del produttore in quanto stabilire prove certe ed inoppugnabili una volta per tutte impedirebbe, di fatto, qualsiasi dibattito impedendo la necessità del richiedente di produrre e, al contempo, la possibilità al produttore di portare prove in sua difesa.

Come si capisce quindi la sentenza non ha lo scopo di stabilire se il vaccino contro l'epatite B è stato la causa  della sclerosi; ma di chiarire come debba comportarsi il giudice nel valutare gli elementi di prova (in accusa e difesa) che gli vengono presentati e chiarisce che, a suo avviso, alcuni elementi presentati dal ricorrente debbano, se la scienza non stabilisce o smentisce in modo categorico l'esistenza di una correlazione, essere considerati sufficienti al fine della valutazione di causalità da parte del giudice

Certo alcune perplessità le ho: il giudice francese rileva che l'eziologia della sclerosi multipla è sconosciuta e l'assenza di familiarità è riscontrata dal 92 al 95% dei casi sclerosi multipla; può una vaccinazione spiegare in modo più che sufficiente percentuali così elevati di casi? Se l'eziologia è sconosciuta potrebbe essere imputabile -in caso di dibattimento legale- qualunque altro intervento (farmacologico e non) per cui dopo in tempi relativamente brevi essersi scatenati i sintomi? La scienza è ormai statistica, in modo particolare nelle scienze biologiche non esistono leggi ed affermazioni certe ma si ragione sempre in termini percentuali e con parametri statistici; detto ciò la frase "nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato" ha un senso? La scienza non stabilirai mai certezze ma ragionerà in termini di conoscenze attuali e percentuali. Su questo punto infatti la Sanofi-Pasteur potrebbe impugnare ciò che è detto dalla corte proprio partendo dalla 85/374 al punto 7 paragrafo E che dice che il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova "che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto". Nella valutazione della relazione causale fra danno e prodotto, che ruolo e fino a che punto si può spingere un consulente giudiziario? Mi spiego un giudice difficilmente avrà le competenze scientifiche per valutare le prove presentate (vale per qualunque causa che ha a che fare con la scienza, dall'omicidio ai vaccini), quindi il consulente assume un ruolo fondamentale nell'affiancare e sostenere il giudice nella formulazione del suo giudizio: se il consulente indicherà una strada probabilmente il giudice la seguirà, ma questo consente veramente libertà al giudice o si finisce che, di fatto, la sentenza la  emette un consulente? Insomma la questione è tutt'altro che chiusa e, dal punto di vista legale, la questione è apertissima; dal punto di vista scientifico pure: non vi è certezza per la scienza e indagini e ricerca continueranno a fare il loro lavoro.

La posizione della sentenza sarebbe perfetta in un modo ideale dove la si legge per quello che è, ma invece -soprattutto sui vaccini- assistiamo ad un proliferare di cause per risarcimento, soprattutto verso le pratiche mediche, con stormi di avvocati, consulenti e periti pronti a fare il loro ingresso con interessi economici non da sottovalutare. Si inserisce poi in quadri nazionali già parecchio complicati dove il riconoscimento di danni da vaccino -con annesse polemiche- è già periodico, così come i ricorsi, le smentite o le condanne nei vari ordini di giustizia. Posso quindi scommettere che questa sentenza farà da casus belli per contestare qualsiasi sentenza o decisione contraria alla affermazione del danno. In tutto questo le associazioni (vedi ultimamente e in primis il codacons in Italia) si inseriscono per promuovere loro attività per lo meno discutibili nella forma e negli intenti e giornali, blog, pagine social promuovono in modo scandalistico tali notizie in modo da attirare click e di conseguenza soldi.

Ricordate sempre e distinguete in continuazione: in tribunale non si fa scienza ma si stabiliscono diritti; in laboratorio non si fa diritto, ma si scrive la scienza!

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Fonti
http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2017/06/21/news/la_corte_ue_il_consenso_scientifico_non_e_indispensabile_per_provare_i_danni_di_un_vaccino-168697950/
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2017/06/21/danni-da-vaccinocorte-ue-non-esclude-possibile-nesso_6696a5d4-6f71-4886-b1c8-05488f6d90e1.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/06/21/vaccini-corte-di-giustizia-ue-se-sono-difettosi-gli-indizi-gravi-possono-provare-nesso-con-malattia/3675279/
http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/17_giugno_27/danni-vaccino-non-serve-consenso-scientifico-provarli-sentenza-ue-5abc9e24-5b0f-11e7-bb78-6494f8772d0c.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-06-21/il-vaccino-puo-essere-causa-una-malattia-anche-se-manca-consenso-scientifico--103339.shtml?uuid=AEJlDKjB
http://www.ilfoglio.it/scienza/2017/06/22/news/la-sentenza-della-corte-europea-sui-vaccini-e-roba-da-sciamani-parla-corbellini-141045/
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5488b6f3d78b14131adcbf41932b1d707.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxuPe0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=192054&occ=first&dir=&cid=362462
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0374&from=IT
https://www.wired.it/scienza/medicina/2017/06/22/corte-europea-vaccini-accusa-vaccini/
http://www.studiocataldi.it/articoli/26555-corte-ue-i-vaccini-possono-provocare-malattie.asp
https://www.davidpuente.it/blog/2017/06/22/la-corte-di-giustizia-ue-le-prove-sui-vaccini-difettosi/
http://www.informasalus.it/it/articoli/vaccini-malattia-corte-ue.php
https://www.davidpuente.it/blog/2017/06/01/vaccini-il-caso-codacons-contro-aifa-segreti-sospetti/
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/corte-ue-nesso-vaccini-malattia-si-puo-provare-con-indizi-gravi-e-precisi_3078091-201702a.shtml
https://www.nextquotidiano.it/cosa-ha-detto-davvero-la-corte-di-giustizia-europea-sui-vaccini/
https://www.facebook.com/iovaccino/posts/1601975219826210:0
http://www.vocidicitta.it/after-big-bang/la-corte-ue-bastano-indizi-gravi-confermare-danni-un-vaccino-difettoso/
https://www.statnews.com/2017/06/21/vaccines-illness-european-union/?s_campaign=stat%3Arss
https://www.wired.it/scienza/medicina/2017/06/22/corte-europea-vaccini-accusa-vaccini/
http://247.libero.it/focus/41648839/1/la-sentenza-della-corte-europea-sui-vaccini-roba-da-sciamani-parla-corbellini/
https://www.nextquotidiano.it/cosa-ha-detto-davvero-la-corte-di-giustizia-europea-sui-vaccini/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=51971

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